Sentenza 159/2009 (ECLI:IT:COST:2009:159)
Massima numero 33438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33435  33436  33437  33439  33440  33441  33442


Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana - Violazione della normativa statale che legittima l'uso dei toponimi in lingua minoritaria solo in aggiunta a quelli ufficiali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 11, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, in quanto, contemplando la facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana, è incompatibile con la previsione dettata dal legislatore statale (art. 10, legge 15 dicembre 1999, n. 482) che legittima l'uso dei toponimi nella lingua minoritaria solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/12/2007  n. 29  art. 11  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/1999  n. 482  art. 10