Sentenza 159/2009 (ECLI:IT:COST:2009:159)
Massima numero 33439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33435  33436  33437  33438  33440  33441  33442


Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Insegnamento della lingua friulana in tutte le scuole dei comuni della Regione salva la espressa manifestazione di volontà da parte dei genitori di non avvalersene - Violazione della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, in quanto, stabilendo che al momento dell'iscrizione scolastica «i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana», configura un meccanismo di scelta che si sostanzia in una sorta di opzione negativa. Qualora i genitori non vogliano che ai figli sia impartito l'insegnamento della lingua friulana, sono tenuti a comunicarlo al momento dell'iscrizione, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica. Il silenzio serbato sul punto dai genitori equivale ad un vero e proprio assenso, fatta salva la possibilità di modificare tale decisione in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico. In tal modo, la censurata disposizione contrasta palesemente con quanto previsto dal legislatore statale nell'art. 4, commi 2 e 5, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che stabilisce, invece, che «al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza», a garanzia della piena libertà educativa della famiglia. Non può quindi parlarsi della disposizione censurata come di una mera variante procedurale per permettere l'espressione del consenso, dal momento che la legge n. 482 del 1999 ha inteso garantire la piena libertà di coloro che sono chiamati a compiere una scelta di rilevante valore civile e culturale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  18/12/2007  n. 29  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/1999  n. 482  art. 4    co. 2  

legge  15/12/1999  n. 482  art. 4    co. 5