Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Insegnamento della lingua friulana in tutte le scuole della Regione per almeno un'ora alla settimana - Violazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole circa i tempi di insegnamento della lingua friulana - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 14, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, prevedendo l'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana, contrasta con l'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che attribuisce all'autonomia didattica delle scuole la deliberazione dei tempi di insegnamento della lingua friulana. L'autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma è altrettanto innegabile che a tali istituzioni debbono essere lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. Orbene, l'art. 4, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 contempera le ragioni sottese alla tutela e valorizzazione della lingua friulana in ambito didattico e l'autonoma determinazione dei percorsi formativi tracciati dalle istituzioni scolastiche, ma la previsione di una fascia temporale minima, comunque obbligatoria, di insegnamento della lingua friulana, altera detto equilibrio; d'altra parte, la programmazione dell'offerta didattica dipende anche dal numero delle richieste di insegnamento della lingua friulana che potranno pervenire dalle famiglie.
-Sull'autonomia scolastica, v. la citata sentenza n. 13/2004.