Minoranze linguistiche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Uso della lingua friulana come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline - Violazione dell'autonomia didattica delle scuole - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 14, comma comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, prevedendo l'uso della lingua friulana come «lingua veicolare» (vale a dire che la lingua minoritaria viene indicata come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline), confligge con l'art. 4, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che attribuisce all'autonomia delle scuole la deliberazione delle «metodologie» didattiche da utilizzare, mentre la previsione, da parte della norma censurata, che si debba adottare «il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato» della lingua friulana limita drasticamente le scelte didattiche operabili dalla scuola. Inoltre, l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte.