Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Requisiti di partecipazione alle gare - Possibilità per i concorrenti, singoli o consorziati, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti - Limitazione alle sole ipotesi di appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria - Violazione della normativa statale che legittima l'istituto anche per gli appalti sotto-soglia - Conseguente violazione, per profili diversi, della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost., l'art. 27, comma 1, lettere l), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, il quale, nel modificare l'art. 30, comma 5, della precedente legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, consente il ricorso all'istituto dell'avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria. Ciò contrariamente a quanto previsto dagli art. 49 e 121 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i quali legittimano invece il ricorso a tale istituto anche in relazione ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. La distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza: tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto: anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può dunque giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale. E se si riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale a disciplinare l'istituto secondo le modalità proprie degli appalti di rilevanza comunitaria. Ciò considerato, tenuto conto delle caratteristiche dell'istituto dell'avvalimento (art. 49 del Codice degli appalti), emerge come la finalità perseguita dal legislatore statale, in linea con le prescrizioni comunitarie, sia quella di consentire a soggetti, che non posseggono determinati requisiti di partecipazione, di concorrere egualmente mediante l'ausilio di un'altra impresa, che sia in possesso dei necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando così una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi principî di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa: l'analisi del dato finalistico consente, dunque, di fare rientrare la normativa in esame nell'ambito della tutela della concorrenza. Deve, però, precisarsi che alcuni aspetti della disciplina dell'avvalimento - relativi, in particolare, da un lato, agli obblighi assunti dall'impresa ausiliaria «verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente» (art. 49, comma 2, lettera d); dall'altro, al «contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto» (art. 49, comma 2, lettera f) - sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Si tratta, infatti, di profili di disciplina che afferiscono, a prescindere dalla loro esatta qualificazione giuridica, a vicende comunque di natura essenzialmente privatistica.
-In tema di appalti sotto soglia, v. la citata sentenza n. 401/2007.