Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel solo anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale - Contrasto con la normativa statale vigente che prevede detta possibilità nel più ampio periodo triennale e attribuisce allo Stato il compito di individuare le procedure di affidamento - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera p), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che, nel modificare l'art. 38, comma 5, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario. La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. Orbene, la norma in esame, intervenendo in un ambito di competenza esclusiva statale, ha un contenuto diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Codice degli appalti autorizza, infatti, il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; il legislatore regionale, invece, consente l'applicazione di tale metodo «solo nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara».