Sentenza 99/2023 (ECLI:IT:COST:2023:99)
Massima numero 45535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/04/2023;  Decisione del  05/04/2023
Deposito del 18/05/2023; Pubblicazione in G. U. 24/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45534  45536


Titolo
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Molise - Possibilità che la procedura di stabilizzazione nel settore sanitario possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale - Possibilità che sia stabilizzato il personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché «con contratti a tempo determinato» - Possibilità che sia stabilizzato anche il personale tecnico ed amministrativo oltre a quello sanitario e socio-sanitario - Estensione del periodo utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio utili alla stabilizzazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131010).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario regionale possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché di quello che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i 18 mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis. La legge regionale impugnata dal Governo interviene in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), mentre al legislatore regionale è consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati. Al contrario, nel caso in esame si introduce una forma di stabilizzazione non consentita, attraverso la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così incidendo sul rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla sua durata. Tutto ciò in violazione dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un'indiscriminata stabilizzazione di personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 con l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del principio in materia di pubblico concorso. Tenuto conto che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato attuazione, la Regione può quindi provvedere alla stabilizzazione del personale tenendo conto della sopravvenuta normativa statale. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 250/2021 - mass. 44429; S. 195/2021 - mass. 44305; S. 194/2020 - mass. 43033).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/08/2022  n. 13  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1    co. 268  lett. b)