Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia - Contrasto con la normativa statale vigente che attribuisce alla stazione appaltante il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica (purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci) ovvero di verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 che ha stabilito che le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia». Deve ritenersi che la competenza in materia di tutela della concorrenza sussista in relazione alla disciplina della procedura di verifica delle offerte anomale nell'ambito degli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, al fine di assicurare, tra l'altro, il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione. Il legislatore statale, sul punto, ha previsto, all'art. 122, comma 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in capo alla stazione appaltante, il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta. Il legislatore regionale ha, invece, dettato una disciplina diversa da quella statale, prevedendo che la stazione appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all'esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di rilevanza non comunitaria. Tale previsione, eliminando radicalmente qualunque potere di valutazione tecnica in capo all'amministrazione mediante l'attivazione di procedure di verifica in contraddittorio, viola i principi della concorrenza. La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario e nazionale.
-In senso analogo, v. la citata sentenza n. 401/2007.