Sentenza 161/2009 (ECLI:IT:COST:2009:161)
Massima numero 33450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:  33451  33482


Titolo
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Motivazione plausibile sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, avendo il rimettente motivato in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 9  co. 2

decreto-legge  27/07/2005  n. 144  art. 14  co. 

legge  31/07/2005  n. 155  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte