Sentenza 161/2009 (ECLI:IT:COST:2009:161)
Massima numero 33451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Titolo
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Invero, come costantemente affermato dalla Corte, le scelte legislative che riguardano la configurazione dei reati e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili in sede di costituzionalità soltanto qualora la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato. Nel caso in esame, la pena prevista dalla norma denunziata non può definirsi manifestamente irragionevole o ingiustificata, riguardando soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, interesse quest'ultimo in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state ritenute idonee. Né sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto a condotte delittuose similari - quali quelle integranti il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. o il delitto di cui all'art. 47-ter, comma 8, della legge n. 354 del 1975 - poiché le fattispecie poste a confronto dal rimettente sono palesemente diverse, avendo differenti presupposti soggettivi e diversa oggettività giuridica.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Invero, come costantemente affermato dalla Corte, le scelte legislative che riguardano la configurazione dei reati e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili in sede di costituzionalità soltanto qualora la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato. Nel caso in esame, la pena prevista dalla norma denunziata non può definirsi manifestamente irragionevole o ingiustificata, riguardando soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, interesse quest'ultimo in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state ritenute idonee. Né sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto a condotte delittuose similari - quali quelle integranti il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. o il delitto di cui all'art. 47-ter, comma 8, della legge n. 354 del 1975 - poiché le fattispecie poste a confronto dal rimettente sono palesemente diverse, avendo differenti presupposti soggettivi e diversa oggettività giuridica.
-Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e del relativo trattamento sanzionatorio, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 324/2008, n. 22/2007, n. 394/2006, n. 325/2005 e n. 364/2004; ordinanze n. 41/2009 e n. 52/2008.
-Sul confronto tra fattispecie necessariamente omogenee, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007.
-Sulla diversità tra fattispecie criminose poste a confronto, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 229/2006, n. 170/2006, n. 45/2006 e n. 438/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 9
co. 2
decreto-legge
27/07/2005
n. 144
art. 14
co.
legge
31/07/2005
n. 155
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte