Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Dedotta violazione dei principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Ed invero, la sussistenza di un consistente divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena stabilita per la norma impugnata rende il trattamento punitivo molto flessibile in rapporto all'esigenza di adeguamento al diverso disvalore delle violazioni che rientrano nell'ambito applicativo della fattispecie, consentendo così al giudice di graduare la pena in relazione alla gravità del fatto. Con la conseguenza che si rivela non fondato il richiamo all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.