Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Asserita irragionevole limitazione dell'autonomia privata e denunciata violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - Esclusione - Scelta non irragionevole del legislatore - Divieto generalizzato operante ratione eventus - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354; e dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Infatti, a) le censure di violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza sono in tutto analoghe ad altre già dichiarate non fondate, con l'ulteriore rilievo che trattasi di scelta legislativa giustificata in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, da apprezzarsi in funzione di tutte le singole componenti (siano esse di ordine economico, funzionale o di opportunità); b) le norme censurate non ledono il principio di uguaglianza, trattandosi di un divieto generalizzato che non opera ratione loci, bensì ratione eventus; c) non sussiste alcuna irragionevole limitazione dell'autonomia privata, poiché l'autonomia contrattuale è tutelata dall'art. 41 Cost. in quanto strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può essere limitato per ragioni di utilità sociale; d) non si configura, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. prospettata in riferimento agli artt. 6 della CEDU e 1 del relativo protocollo addizionale, poiché la garanzia costituzionale dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, in ragione del rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali e del particolare rilievo sociale delle controversie de quibus.
- Con riferimento alle censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 376/2001 e n. 152/1996; ordinanza n. 11/2003.
- Sull'identità delle controversie in questione alle altre che insorgono in materia di pubblici appalti, vedi, citata, sentenza n. 376/2001.
- Sulle limitazioni alla libertà di iniziativa economica, vedi, citate, sentenze n. 276/2006 e n. 264/2005 e, con riferimento alle controversie de quibus, ordinanza n. 11/2003.