Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Esclusione delle sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda arbitrale alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata - Dedotta violazione dei principi dell'autonomia privata, del diritto di azione, del giudice naturale e di uguaglianza - Asserito contrasto con l'art. 6 della CEDU e con l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 [secondo periodo], del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di devoluzione a collegi arbitrali delle controversie in questione soltanto "le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto" e non tutte quelle relative a contratti già stipulati contenenti clausole compromissorie. Infatti, a) le censure di violazione del principio di uguaglianza sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 376/2001; b) non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nel d.l. n. 40 del 2006 in ordine all'individuazione del momento di differenziazione applicativa della vecchia e nuova disciplina stante l'eterogeneità delle disposizioni messe a confronto; c) non è leso il principio dell'affidamento, né il diritto di difesa, né il principio del giudice naturale, avendo il legislatore fatto puntuale applicazione della norma generale di cui all'art. 5 cod. proc. civ.; d) non si configura, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. prospettata in riferimento agli artt. 6 della CEDU e 1 del relativo protocollo addizionale, poiché la garanzia costituzionale dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, in ragione del rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali e del particolare rilievo sociale delle controversie de quibus.
- In punto di principio vedi i precedenti citati, sentenza n. 376/2001 e ordinanza n. 11/2003.
- Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare in via transitoria il passaggio tra sistemi normativi, anche processuali, vedi, citate, sentenze n. 309/2008 e n. 219/2004.