Ordinanza 163/2009 (ECLI:IT:COST:2009:163)
Massima numero 33454
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 22/05/2009; Pubblicazione in G. U. 27/05/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni proposto a seguito delle dichiarazioni a mezzo stampa di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Ancona - Inosservanza della forma e del termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità - Improcedibilità del giudizio per conflitto.

Testo

È improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Ancona nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 2003, secondo la quale il fatto oggetto di un procedimento civile per il risarcimento dei danni proposto, dinanzi a quel Tribunale, a seguito delle dichiarazioni a mezzo stampa di un senatore, concerne opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili. Infatti, il Tribunale ricorrente non ha osservato sia la forma prescritta, sia il termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto.

Sulla perentorietà del termine, vedi, citate, sentenza n. 316/2006 e ordinanza n. 304/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  26/11/2003  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 22  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

regio decreto  26/06/1924  n. 1054  art. 36