Sentenza 164/2009 (ECLI:IT:COST:2009:164)
Massima numero 33455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:
33456
Titolo
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Zone contermini ai laghi artificiali - Sottrazione ai vincoli paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalla disciplina regionale originaria - Ricorso del Governo - Sopravvenuta norma regionale sostanzialmente modificativa di quella censurata - Assenza di elementi per ritenere che quest'ultima non abbia avuto attuazione medio tempore - Impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Zone contermini ai laghi artificiali - Sottrazione ai vincoli paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalla disciplina regionale originaria - Ricorso del Governo - Sopravvenuta norma regionale sostanzialmente modificativa di quella censurata - Assenza di elementi per ritenere che quest'ultima non abbia avuto attuazione medio tempore - Impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Testo
L'art. 6 della sopravvenuta legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, facendo salvi i vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale vigente, ha modificato sostanzialmente la disciplina dei laghi artificiali posta dal censurato art. 3 della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22; tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che quest'ultimo non abbia avuto attuazione durante il periodo di oltre un anno in cui è rimasto in vigore, è da escludere la possibilità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso statale.
L'art. 6 della sopravvenuta legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, facendo salvi i vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale vigente, ha modificato sostanzialmente la disciplina dei laghi artificiali posta dal censurato art. 3 della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22; tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che quest'ultimo non abbia avuto attuazione durante il periodo di oltre un anno in cui è rimasto in vigore, è da escludere la possibilità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/10/2006
n. 22
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/10/2006
n. 22
art. 3
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/10/2006
n. 22
art. 3
co. 3
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/10/2006
n. 22
art. 3
co. 5
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/10/2006
n. 22
art. 3
co. 7
legge regionale
06/04/1998
n. 11
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 142