Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Avviamento delle procedure selettive riservate nel settore sanitario - Norme della Regione Molise - Possibilità che le procedure siano avviate «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale - Possibilità che sia stabilizzato anche il personale tecnico ed amministrativo oltre a quello sanitario e socio-sanitario - Estensione del periodo utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio utili alla stabilizzazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma , Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate per l'assunzione di personale del Servizio sanitario regionale, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis. La legge regionale impugnata dal Governo prevede di avviare procedure selettive in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare l'anzianità e ai ruoli cui riservare le menzionate procedure selettive. In tal modo, sono violati i criteri introdotti dal legislatore, volti a contemperare l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso. Il legislatore regionale, nell'avviare procedure selettive riservate deve, dunque, attenersi ai criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa a dettare principi di coordinamento della finanza pubblica.