Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Zone contermini ai laghi artificiali - Sottrazione ai vincoli paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalla disciplina regionale originaria - Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale - l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22. Tale normativa, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario articolo 34 della precedente legge regionale n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488, e dagli artt. 54 e 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Sulla qualificazione delle disposizioni della "legge Galasso" (d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) come norme fondamentali di riforma economico-sociale, v., citata, sentenza n. 151 del 1986.