Sentenza 165/2009 (ECLI:IT:COST:2009:165)
Massima numero 33457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica ed esercizio dell'attività venatoria - Ricorso del Governo - Prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale - Reiezione.
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica ed esercizio dell'attività venatoria - Ricorso del Governo - Prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto il ricorrente non avrebbe argomentato riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale. Dal ricorso introduttivo si evince, invece, che, là dove il ricorrente richiama l'indicato parametro costituzionale, egli ritiene che le disposizioni impugnate superano i limiti che lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna e, conseguentemente, violano l'indicato parametro costituzionale.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto il ricorrente non avrebbe argomentato riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale. Dal ricorso introduttivo si evince, invece, che, là dove il ricorrente richiama l'indicato parametro costituzionale, egli ritiene che le disposizioni impugnate superano i limiti che lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna e, conseguentemente, violano l'indicato parametro costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 2
co. 3
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 14
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 17
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 19
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 23
co. 7
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 23
co. 8
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 23
co. 9
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 44
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte