Sentenza 165/2009 (ECLI:IT:COST:2009:165)
Massima numero 33459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Organizzazione della gestione venatoria con suddivisione del territorio in "riserve di caccia" e "distretti venatori" - Ricorso del Governo - Formulazione delle censure senza adeguato fondamento argomentativo - Inammissibilità delle questioni.
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Organizzazione della gestione venatoria con suddivisione del territorio in "riserve di caccia" e "distretti venatori" - Ricorso del Governo - Formulazione delle censure senza adeguato fondamento argomentativo - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, sollevate in relazione all'art. 18 Cost., all'art. 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, sollevate in relazione all'art. 18 Cost., all'art. 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 14
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 14
co. 10