Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sottoposizione di tutto il territorio regionale al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, con destinazione a protezione della fauna di una quota del territorio agro-silvo-pastorale inferiore a quella prevista dagli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992 - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela ambientale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'art. 2 prevede, al comma 1, che «Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi» e, al comma 3, afferma che «la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento». Diversamente da tale disciplina, sulla base dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio1992, n. 157, il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante. In particolare, poi, l'art. 10, comma 3, della citata legge prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento». Il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, così, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.
-Sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili vincolanti anche per le Regioni speciali e le Province autonome, v. la citata sentenza n. 227 del 2003, che richiama la sentenza n. 323 del 1998.