Sentenza 165/2009 (ECLI:IT:COST:2009:165)
Massima numero 33461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Creazione di un'associazione dei cacciatori per l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e modalità di composizione dell'assemblea degli eletti - Violazione della disciplina statale, avente carattere di grande riforma economico-sociale, che stabilisce i criteri e gli standard minimi ed uniformi di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Creazione di un'associazione dei cacciatori per l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e modalità di composizione dell'assemblea degli eletti - Violazione della disciplina statale, avente carattere di grande riforma economico-sociale, che stabilisce i criteri e gli standard minimi ed uniformi di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati; l'art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l'indicata Associazione stabilendo, tra l'altro, che l'Assemblea degli eletti sia composta da «un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale [...] che per tipologia di caccia». Orbene, la normativa regionale impugnata è difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio1992, n. 157, che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati; l'art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l'indicata Associazione stabilendo, tra l'altro, che l'Assemblea degli eletti sia composta da «un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale [...] che per tipologia di caccia». Orbene, la normativa regionale impugnata è difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio1992, n. 157, che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 14
co. 10