Sentenza 165/2009 (ECLI:IT:COST:2009:165)
Massima numero 33462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie per tutta la stagione venatoria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", del principio di ragionevolezza, nonché della disciplina statale sulla tutela faunistica avente carattere di grande riforma economico-sociale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie per tutta la stagione venatoria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", del principio di ragionevolezza, nonché della disciplina statale sulla tutela faunistica avente carattere di grande riforma economico-sociale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», sollevata in relazione agli art. 3 e 117, comma secondo, lett. s), Cost. e all'art. 16, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale previsione è, infatti, conforme al citato art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992, ai sensi del quale le Regioni possono «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», sollevata in relazione agli art. 3 e 117, comma secondo, lett. s), Cost. e all'art. 16, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale previsione è, infatti, conforme al citato art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992, ai sensi del quale le Regioni possono «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/03/2008
n. 6
art. 23
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 16
co. 1 lett. b)