Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie, con esonero da una serie di adempimenti specifici previsti dalla normativa statale - Irragionevole deroga alla disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, previsti dalla legislazione dello Stato, avente carattere di grande riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, commi 8 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 dispone che nelle medesime aziende «sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno». In tal modo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.