Sentenza 166/2009 (ECLI:IT:COST:2009:166)
Massima numero 33465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33466  33467


Titolo
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Basilicata - Procedura per la installazione di impianti eolici - Previsione, fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), del divieto di autorizzazione degli impianti non conformi al Piano Energetico regionale - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Asserita violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, fondandosi sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 della suddetta legge regionale comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici. La disposizione censurata si limita, invece, ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. Né può ritenersi che la norma, non indicando il termine entro cui deve essere adottato il PIER, determini un blocco senza termine e generalizzato del rilascio delle autorizzazioni, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto piano in ogni tempo. Anche per gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, operano i principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, tra cui quello contemplato dall'art. 2, comma 2, che impone all'amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun procedimento il termine entro cui deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3.

- Sull'interpretazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, vedi, citate, sentenze n. 176/2004 e n. 355/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  26/04/2007  n. 9  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte