Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Basilicata - Installazione di impianti eolici - Procedure autorizzatorie in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica - Prevista sottoposizione alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica - Violazione, in assenza dell'adozione delle linee guida della Conferenza unificata Stato-Regioni (di cui all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003), della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. Invero, l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che: a) le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere approvate in conferenza unificata Stato-Regioni; b) le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Ne deriva che non è consentito alle Regioni, tenuto conto del preminente interesse di tutela ambientale perseguito con la predetta disposizione statale, provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (nella specie ciò è avvenuto per effetto del richiamo operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo di cui alla delibera della G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920).