Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Obbligo di riperimetrazione per le tartufaie controllate, riconosciute anteriormente all'entrata in vigore della legge censurata - Denunciata irragionevolezza nonché indebita compressione dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 - che impone, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una riperimetrazione delle tartufaie controllate costituite precedentemente - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 della Costituzione. Il regime transitorio ora indicato non è irragionevole posto che se da una parte il legislatore, per salvaguardare posizioni acquisite e temperare le conseguenze dell'impatto di una nuova normativa, può dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, dall'altra, per non cadere nell'irrazionalità e non ledere norme costituzionali, deve evitare che la disciplina differenziata si estenda a categorie così vaste e senza limiti di tempo con l'effetto di realizzare non il graduale e sollecito subentro della nuova normativa, ma un notevole svuotamento del contenuto di quest'ultima, lasciando nell'ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse disposizioni. D'altra parte, laddove fosse prevista per le tartufaie controllate già riconosciute la non applicabilità sine die dei nuovi limiti territoriali, si determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono avvalsi del regime più favorevole e coloro che, invece, devono subire il limite introdotto dalle norme censurate, con l'ulteriore effetto che il differente trattamento potrebbe determinare effetti distorsivi sul mercato, con lesione del principio della concorrenza. Né può essere lamentata una sproporzione talmente marcata tra la normativa a regime e la disposizione transitoria da trasmodare in irragionevolezza, posto che il comma 5 dell'art. 9 della medesima legge regionale prevede che «il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale» ed il censurato comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 2004 prevede che la riperimetrazione debba avvenire entro il termine di un anno.
In senso analogo, in tema di regime transitorio, v. la citata sentenza n. 378/1994.