Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Istituzione di fondi con prescrizione di vincoli di destinazione di risorse finanziarie - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Disciplina incidente su materie di competenza statale e regionale - Individuazione dell'ambito materiale cui ricondurre le disposizioni in base al criterio della "prevalenza" e, in caso di impossibilità, sulla base del principio di leale collaborazione.
Ai fini dell'individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1251, lett. c-bis) e lett. c-ter) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotti dall'art. 2, comma 462, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al Fondo per le politiche sociali della famiglia, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. Nel caso in cui una normativa si trovi all'incrocio di più materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella regionale, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.
- Sulla necessità di fare riferimento, per identificare la materia nella quale si collocano le disposizioni impugnate, all'oggetto ed alla disciplina negli stessi stabilita, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso, v., citate, sentenze n. 430, n. 169 e n. 165/2007.
- Sul fatto che la normativa afferente al fondo per le politiche sociali della famiglia si trovi all'incrocio di materie attribuite alla potestà legislativa statale e regionale, senza che possa individuarsi un ambito materiale prevalente sugli altri, v., citata, sentenza n. 50/2008.
- Sul criterio di prevalenza e sul principio di leale collaborazione, vedi, citata, sentenza n. 50/2008.