Sentenza 168/2009 (ECLI:IT:COST:2009:168)
Massima numero 33473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti, nonché l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori - Ricorso della Regione Veneto - Eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata - Reiezione.
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti, nonché l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori - Ricorso della Regione Veneto - Eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis), e lettera c-ter) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007, censurati, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata, posto che la stessa è generica, in quanto priva di un preciso riferimento all'ambito materiale che si sarebbe inteso richiamare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis), e lettera c-ter) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007, censurati, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata, posto che la stessa è generica, in quanto priva di un preciso riferimento all'ambito materiale che si sarebbe inteso richiamare.
Atti oggetto del giudizio
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1251
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1251
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 462
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte