Sentenza 168/2009 (ECLI:IT:COST:2009:168)
Massima numero 33473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33471  33472  33474  33475


Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti, nonché l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori - Ricorso della Regione Veneto - Eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis), e lettera c-ter) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007, censurati, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per l'asserito carattere di principio fondamentale della normativa impugnata, posto che la stessa è generica, in quanto priva di un preciso riferimento all'ambito materiale che si sarebbe inteso richiamare.

Atti oggetto del giudizio

 27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1251

 27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1251

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 462

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte