Sentenza 168/2009 (ECLI:IT:COST:2009:168)
Massima numero 33474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale residuale, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Esclusione - Non fondatezza.
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale residuale, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Esclusione - Non fondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che la medesima disposizione prevede un intervento di politica sociale riconducibile alla materia dei "servizi sociali" che, per sua stessa natura, sfugge alla sola dimensione regionale ed è tale da giustificarne, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'esercizio unitario, in base al principio di sussidiarietà, e quindi la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, nella norma impugnata, dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». La predetta disposizione, infatti, costituisce un ulteriore meccanismo di leale collaborazione rispetto all'intesa che il Ministro delle politiche per la famiglia deve acquisire per il riparto, con proprio decreto, degli stanziamenti del Fondo in questione, in ragione della citata sentenza n. 50 del 2008.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire la permanenza o il ritorno in comunità di persone non autosufficienti. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che la medesima disposizione prevede un intervento di politica sociale riconducibile alla materia dei "servizi sociali" che, per sua stessa natura, sfugge alla sola dimensione regionale ed è tale da giustificarne, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'esercizio unitario, in base al principio di sussidiarietà, e quindi la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, nella norma impugnata, dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». La predetta disposizione, infatti, costituisce un ulteriore meccanismo di leale collaborazione rispetto all'intesa che il Ministro delle politiche per la famiglia deve acquisire per il riparto, con proprio decreto, degli stanziamenti del Fondo in questione, in ragione della citata sentenza n. 50 del 2008.
- Sul fatto che l'esercizio unitario, il quale consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, debba comunque attuarsi un coinvolgimento delle Regioni, vedi citate, sentenze n. 63/2008, n. 242/2005.
Atti oggetto del giudizio
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1251
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1251
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 462
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte