Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori - Ricorso regionale - Lamentata lesione della potestà legislativa residuale, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Esclusione - Non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti dei minori. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che, per ciò che concerne la disposizione impugnata, insieme alla finalità di politica sociale, sussistono profili attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza, nonché all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettere h e l, Cost.) e, dunque, si è in presenza di un incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale che giustifica, non essendo individuabile la prevalenza dell'una sull'altra, l'applicazione del principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, effettuata al comma 1252, legge cit., dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». Il predetto comma 1252, infatti, richiama entrambi i commi che lo precedono, sicchè l'integrazione investe anche le modificazioni successivamente apportate al comma 1251, oggetto dell'impugnazione regionale.
- Sul principio di leale collaborazione, vedi, citate, sentenze n. 50/2008, n. 201 e n. 24/2007, n. 234 e n. 50/2005.