Sentenza 168/2009 (ECLI:IT:COST:2009:168)
Massima numero 33475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33471  33472  33473  33474


Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2008 - Fondo per le politiche sociali della famiglia - Introduzione aggiuntiva, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, di ulteriori attività dirette a favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti di minori - Ricorso regionale - Lamentata lesione della potestà legislativa residuale, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Esclusione - Non fondatezza.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera c-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 2, comma 462, della suddetta legge n. 244/2007, censurato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce, rispetto alle previsioni della legge finanziaria 2007, ulteriori attività dirette a favorire l'informazione e l'educazione per la prevenzione di abusi sessuali nei confronti dei minori. Invero - premesso che la disposizione impugnata si inserisce nel preesistente quadro normativo costituito dai commi 1250, 1251 e 1252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, già presi in esame dalla Corte con la sentenza n. 50 del 2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 (in riferimento ai precedenti commi 1250 e 1251) nella parte in cui non ha previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione degli stanziamenti del Fondo e premesso ancora che, per ciò che concerne la disposizione impugnata, insieme alla finalità di politica sociale, sussistono profili attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza, nonché all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettere h e l, Cost.) e, dunque, si è in presenza di un incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale che giustifica, non essendo individuabile la prevalenza dell'una sull'altra, l'applicazione del principio di leale collaborazione - l'esigenza del coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato è soddisfatta dalla previsione, effettuata al comma 1252, legge cit., dello strumento dell'intesa con la Conferenza unificata per «la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona». Il predetto comma 1252, infatti, richiama entrambi i commi che lo precedono, sicchè l'integrazione investe anche le modificazioni successivamente apportate al comma 1251, oggetto dell'impugnazione regionale.

- Sul principio di leale collaborazione, vedi, citate, sentenze n. 50/2008, n. 201 e n. 24/2007, n. 234 e n. 50/2005.



Atti oggetto del giudizio

 27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1251

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 462

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte