Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Basilicata - Impianti di energia eolica - Previsione, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale (PIEAR), del divieto di autorizzazione degli impianti non conformi al Piano energetico regionale - Lamentata violazione del principi di uguaglianza, di libertà d'iniziativa economica privata e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Invero, la richiesta formulata dal giudice a quo, che si è limitato ad impugnare il solo art. 3, pur ritenendo rilevante, al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio principale anche il successivo art. 6 - per il quale chiede un intervento della Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rende evidente la contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.