Ordinanza 170/2009 (ECLI:IT:COST:2009:170)
Massima numero 33477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33478  33483


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza nei giudizi a quibus - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, avendo il rimettente precisato, con motivazione non implausibile che, malgrado l'intervenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad essere rilevante nei giudizi a quibus in quanto tutt'ora applicabile ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 24  co. 2

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 21  co. 

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte