Ordinanza 170/2009 (ECLI:IT:COST:2009:170)
Massima numero 33478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
18/05/2009; Decisione del
18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'affermazione del rimettente - secondo cui l'intervento legislativo delegato sarebbe circoscritto solo all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione delle azioni ordinarie derivanti dal fallimento - risulta smentita dall'ampia valenza semantica dell'espressioni "disciplina del fallimento" e "procedure applicabili alle controversie in materia", contenute tra i principi e criteri direttivi in base al quale esercitare la delega (numero 1 della lettera a del comma 6 dell'art. 1 legge n. 80 del 2005), tali da comprendere nel loro ambito il riferimento a tutti i processi, come quelli di cui ai giudizi a quibus, che originano dalla procedura fallimentare. A conferma di ciò anche l'espresso richiamo - sempre tra i principi e criteri direttivi - alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con il ricorso per la dichiarazione di fallimento, indicandosi tra i compiti del legislatore delegato, al numero 6 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1, la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'affermazione del rimettente - secondo cui l'intervento legislativo delegato sarebbe circoscritto solo all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione delle azioni ordinarie derivanti dal fallimento - risulta smentita dall'ampia valenza semantica dell'espressioni "disciplina del fallimento" e "procedure applicabili alle controversie in materia", contenute tra i principi e criteri direttivi in base al quale esercitare la delega (numero 1 della lettera a del comma 6 dell'art. 1 legge n. 80 del 2005), tali da comprendere nel loro ambito il riferimento a tutti i processi, come quelli di cui ai giudizi a quibus, che originano dalla procedura fallimentare. A conferma di ciò anche l'espresso richiamo - sempre tra i principi e criteri direttivi - alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con il ricorso per la dichiarazione di fallimento, indicandosi tra i compiti del legislatore delegato, al numero 6 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1, la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 24
co. 2
decreto legislativo
09/01/2006
n. 5
art. 21
co.
decreto legislativo
12/09/2007
n. 169
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte