Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Dedotta compromissione del diritto di difesa, nonché violazione del principio del giusto processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione - argomentata dal rimettente sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe che sarebbe determinata, a seguito dell'applicazione della disciplina censurata, dal fatto che l'azione sia connessa ad una fallimento pronunciato prima o dopo il 1° gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data - essendo il diverso regime normativo applicabile alle controversie dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce valido discrimine tra situazioni analoghe. Non sussiste, altresì, dalla previsione del rito camerale alcuna compromissione del diritto di difesa, potendo quest'ultimo essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione ed essendo la previsione giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione; né, infine, il modello processuale scelto dal legislatore con la disciplina censurata viola, sul piano delle garanzie, il principio del giusto processo.
- Sulla ragionevolezza del "discrimine" temporale tra situazioni analoghe, vedi, citata, ordinanza n. 212/2008
- Sulla compatibilità tra rito camerale e controversie relative alla titolarità di diritti soggettivi, vedi, citate, ex multis, sentenza n. 103/1985 e ordinanza n. 35/2002
- Sulla possibilità per il legislatore di modulare l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, vedi, citate, sentenza n. 130/1985; ordinanze n. 121/1994 e n. 141/1998
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti e modelli processuali, vedi, citata, sentenza n. 221/2008.