Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. - Denunciata irragionevolezza nonché violazione della finalità rieducativa della pena - Questione identica ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili per omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, la Corte si è già pronunciata su questioni identiche, dichiarate dapprima inammissibili e poi manifestamente inammissibili poiché i rimettenti non hanno verificato la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, posto che il presupposto secondo cui la recidiva reiterata sarebbe divenuta obbligatoria in ogni caso non è l'unica soluzione prospettabile.
- Sul punto v. i precedenti citati, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33/2008 e n. 409/2007.