Ordinanza 171/2009 (ECLI:IT:COST:2009:171)
Massima numero 33479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/05/2009;  Decisione del  18/05/2009
Deposito del 29/05/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33480


Titolo
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. - Denunciata irragionevolezza nonché violazione della finalità rieducativa della pena - Questione identica ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili per omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, la Corte si è già pronunciata su questioni identiche, dichiarate dapprima inammissibili e poi manifestamente inammissibili poiché i rimettenti non hanno verificato la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, posto che il presupposto secondo cui la recidiva reiterata sarebbe divenuta obbligatoria in ogni caso non è l'unica soluzione prospettabile.

- Sul punto v. i precedenti citati, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33/2008 e n. 409/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte