Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. - Obbligatorietà di un aumento di pena predeterminato e, in caso di concorso formale e continuazione, aumento nella misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata sulla base di premesse ermeneutiche non supportate da indirizzi giurisprudenziali consolidati, con omessa verifica delle alternative interpretative, e inadeguata motivazione sulla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato.
- Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.