REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVI IN MATERIA ELETTORALE INDETTI PER I GIORNI 21 E 22 GIUGNO 2009 - DELIBERA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI, INFORMAZIONE E TRIBUNE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO - DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAI PROMOTORI E PRESENTATORI DELLE RICHIESTE REFERENDARIE NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE POLITICA NONCHÉ PARITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI - DELIBAZIONE, SENZA CONTRADDITTORIO, DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussistendone i presupposti di ordine soggettivo che oggettivo. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sussiste anche il profilo oggettivo, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico televisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del pluralismo e sono espressione di una attribuzione costituzionale, si che ogni limitazione di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare.
-Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad esser parte di conflitto, v., citate, sentenze n. 520/2000 e n. 49/1998.
-Sulla direzione finalistica degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, v., citate, sentenze n. 420/1994 e n. 112/1993.