Ordinanza 172/2009 (ECLI:IT:COST:2009:172)
Massima numero 33986
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
01/06/2009; Decisione del
01/06/2009
Deposito del 01/06/2009; Pubblicazione in G. U. 03/06/2009
Massime associate alla pronuncia:
33481
Titolo
INAPPLICABILITÀ DEGLI ORDINARI TERMINI PREVISTI PER LA SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DEL 9 GIUGNO 2009 PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE E PER IL DEPOSITO DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA, NONCHÉ PER LA EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE.
INAPPLICABILITÀ DEGLI ORDINARI TERMINI PREVISTI PER LA SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DEL 9 GIUGNO 2009 PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE E PER IL DEPOSITO DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA, NONCHÉ PER LA EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE.
Testo
Nel giudizio conseguente all'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in considerazione dell'imminente svolgimento delle votazioni referendarie, l'applicazione degli ordinari termini previsti dagli artt. 25 e 26 della legge n. 87 del 1953, produrrebbe un'irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti. Si verifica, pertanto, un'ipotesi di non applicabilità, ai sensi del quinto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dei termini processuali previsti dagli artt. 25 e 26, con conseguente determinazione di nuovi termini per la notificazione e per il deposito del ricorso e dell'ordinanza, nonché per l'eventuale costituzione in giudizio del resistente.
Nel giudizio conseguente all'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in considerazione dell'imminente svolgimento delle votazioni referendarie, l'applicazione degli ordinari termini previsti dagli artt. 25 e 26 della legge n. 87 del 1953, produrrebbe un'irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti. Si verifica, pertanto, un'ipotesi di non applicabilità, ai sensi del quinto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dei termini processuali previsti dagli artt. 25 e 26, con conseguente determinazione di nuovi termini per la notificazione e per il deposito del ricorso e dell'ordinanza, nonché per l'eventuale costituzione in giudizio del resistente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte