Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Fissazione di un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, distruzione immediata dei documenti e redazione di verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione - Denunciata violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza, posto che il materiale in esame nel giudizio a quo non è compreso nell'ambito dei documenti assoggettabili alla procedura di distruzione, non essendo estensibile in via analogica l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato.