Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Iscrizione straordinaria all'albo regionale - Requisiti per i dirigenti regionali e per i soggetti in possesso di laurea - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione professionalizzante e dal superamento del relativo esame finale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie e violazione del principio del pubblico concorso - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050009).
È dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali. Il parametro evocato è inconferente, in quanto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che include la disciplina del relativo personale. Il ricorso introduttivo, pur riconoscendo l'ascrizione della disposizione impugnata alla indicata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l'incidenza sull'ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, anche tenendo conto della memoria illustrativa e di quella depositata in vista dell'udienza di discussione (e considerando che, comunque, esse non possono ampliare il thema decidendum). (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45491; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 52/2017 - mass. 39351; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 132/2006 - mass. 30302).