Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedura per la distruzione - Fissazione di un'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. dinanzi al giudice per le indagini preliminari, con partecipazione meramente eventuale delle parti, ed immediata esecuzione del provvedimento di distruzione - Omessa previsione dell'applicazione, per la disciplina del contraddittorio, dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Violazione dei principi del giusto processo nonché eccessiva limitazione dei diritti di difesa e di azione e dell'effettivo esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, commi 4 e 5, cod. proc. pen. nella parte in cui, disciplinando la procedura per la distruzione dei documenti, supporti o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, attraverso un'udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La previsione di un'udienza camerale per la distruzione del materiale di cui sopra secondo il modello indicato all'art. 127 cod. proc. pen. rappresenta una eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo, compressione che non appare giustificata dalla finalità di assicurare il diritto inviolabile alla riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione in vista del quale la normativa oggetto di censura è stata emanata. Inoltre, una restrizione del contraddittorio nell'ambito di un procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato, incide fortemente sullo svolgimento del processo, incide pure sull'efficiente esercizio dell'azione penale. Le modalità di bilanciamento tra i suddetti diritti sono molteplici e non compete alla Corte individuare le possibili soluzioni: peraltro, si deve escludere che la caducazione totale delle norme censurate sia idonea a restaurare l'equilibrio alterato dalle stesse, in quanto ad uno squilibrio se ne sostituirebbe un altro, quello di un pericolo di divulgazione contrario alla misura minima di protezione della riservatezza. In realtà, il risultato si può ottenere recidendo il legame tra la procedura speciale e l'art. 127 cod. proc. pen., nella misura in cui il richiamo a tale norma fa ricadere sulla procedura di distruzione le limitazioni al contraddittorio che connotano il modello generale del rito camerale.
Sulla tutela costituzionale del diritto alla riservatezza v., citate, ex plurimis, sentenze n. 372/2006, n. 463/1994, n. 81/1993 e n. 366/1991.
-Sulla necessità di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa v., citate, ex plurimis, sentenze n. 20/2009, n. 62/2998, n. 212/1997