Sentenza 174/2009 (ECLI:IT:COST:2009:174)
Massima numero 33488
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 11/06/2009; Pubblicazione in G. U. 17/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33489  33490  33491


Titolo
Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già dichiarata, in via delibativa, con ordinanza n. 172 del 2009.

Testo

Va confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussistendone i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sussiste anche il profilo oggettivo, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico televisivo tendono ad assicurare la realizzazione del pluralismo e sono espressione di una attribuzione costituzionale, con la conseguenza che ogni limitazione di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare.


- Sull'ammissibilità preliminare del presente conflitto, vedi, citata, ordinanza n. 172/2009.


- Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad esser parte di conflitto, v., citate, sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998.


- Sulla direzione finalistica degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, v., citate, sentenze n. 420/1994 e n. 112/1993.



Atti oggetto del giudizio

 14/05/2009  n.   art. 5  co. 4

 14/05/2009  n.   art. 5  co. 7

 14/05/2009  n.   art. 7  co. 1

 14/05/2009  n.   art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2000  n. 28  art. 4    co. 2  lett. d)

legge  25/05/1970  n. 352  art. 52    co. 2