Sentenza 174/2009 (ECLI:IT:COST:2009:174)
Massima numero 33490
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 11/06/2009; Pubblicazione in G. U. 17/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33488  33489  33491


Titolo
Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Dedotta menomazione delle attribuzioni dei Comitati promotori, sul presupposto che questi non siano compresi tra i "soggetti politici" cui la delibera assicura parità di trattamento - Interpretazione priva di fondamento - Necessità, in assenza di espressa disposizione preclusiva, di ritenere beneficiari della garanzia anche i Comitati promotori - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento della delibera approvata il 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria, spettava alla Commissione parlamentare adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 1, della predetta delibera, in quanto la dedotta menomazione delle attribuzioni dei comitati promotori si fonda, nel caso di specie, sull'errato presupposto interpretativo che questi non siano compresi tra i soggetti politici cui la delibera stessa assicura parità di trattamento, dovendosi, al contrario, in assenza di un'espressa disposizione preclusiva, ritenere i comitati promotori beneficiari di detta garanzia. (L'art. 7, comma 1, della delibera stabilisce che, nel periodo di vigenza del provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento tra i diversi soggetti politici).

Sulla possibilità per i comitati promotori di partecipare, anche mediante l'accesso al servizio pubblico televisivo, all'informazione e alla formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni referendarie, vedi, citata, sentenza n. 49/1998.



Atti oggetto del giudizio

 14/05/2009  n.   art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2000  n. 28  art. 4    co. 2  lett. d)

legge  25/05/1970  n. 352  art. 52    co. 2  

legge  22/02/2000  n. 28  art. 1    co. 2  

legge  22/02/2000  n. 28  art. 4