Sentenza 174/2009 (ECLI:IT:COST:2009:174)
Massima numero 33491
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 11/06/2009; Pubblicazione in G. U. 17/06/2009
Massime associate alla pronuncia:  33488  33489  33490


Titolo
Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009 - Trasmissioni della RAI dedicate alla campagna referendaria - Disciplina deliberata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie - Denunciata possibilità che i rappresentanti dei Comitati promotori vengano esclusi dai particolari programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni - Erroneo presupposto interpretativo - Necessità di ritenere che i Comitati non possano essere discriminati rispetto ai gruppi politici - Spettanza alla Commissione parlamentare del potere di adottare la disciplina in tali sensi interpretata.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori delle richieste referendarie nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento della delibera approvata il 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria, spettava alla Commissione parlamentare adottare la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 3, della predetta delibera, in quanto la denunciata possibilità che i rappresentanti dei comitati promotori vengano esclusi dai particolari programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni, si fonda sull'errato presupposto interpretativo che questi non siano compresi tra i soggetti politici cui la delibera stessa assicura parità di trattamento, dovendosi, al contrario, in assenza di un'espressa disposizione preclusiva, ritenere che i comitati promotori siano beneficiari di detta garanzia, con conseguente divieto, in ossequio al principio del pluralismo informativo, di discriminazione di tali soggetti rispetto ai gruppi politici. (L'art. 7, comma 3, della delibera prevede la possibilità anche di programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni; in tal caso si prescrive che sia assicurato l'equilibrio ed il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo tra quest'ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto).


Sul diritto all'informazione e sul pluralismo delle fonti di informazione, vedi, citate, sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998.



Atti oggetto del giudizio

 14/05/2009  n.   art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2000  n. 28  art. 4    co. 2  lett. d)

legge  25/05/1970  n. 352  art. 52    co. 2  

legge  22/02/2000  n. 28  art. 1    co. 2  

legge  22/02/2000  n. 28  art. 4