Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Disciplina dell'utilizzo dei c.d. contratti flessibili di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Genericità e apoditticità della motivazione posta a sostegno dell'impugnazione della norma censurata, a fronte della disomogeneità delle disposizioni in essa contenute - Inottemperanza all'onere di illustrare adeguatamente le ragioni della dedotta violazione dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la ricorrente rivolge le proprie censure, in modo generico, a tutta la norma, che invece, nel disciplinare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere ai c.d. contratti flessibili di lavoro, contiene disposizioni tra loro eterogenee. A fronte di disposizioni di tal genere, la motivazione del ricorso è, per contro, del tutto generica e apodittica, non essendo specificati quali aspetti della stessa siano da considerare contrastanti con i diversi parametri evocati, specie con riferimento all'individuazione dei diversi ambiti materiali asseritamente violati.
Sull'onere motivazionale a carico del ricorrente in ordine alle ragioni per le quali le disposizioni impugnate violino i parametri costituzionali, v., citate, sentenze n. 54/2009, n. 326/2008, n. 38/2007 e n. 323/2005.