Sentenza 177/2009 (ECLI:IT:COST:2009:177)
Massima numero 33495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
10/06/2009; Decisione del
10/06/2009
Deposito del 12/06/2009; Pubblicazione in G. U. 17/06/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni - Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto - ex art. 47 quinquies, comma 2, l. 354/1975 - che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni - Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. - Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto - ex art. 47 quinquies, comma 2, l. 354/1975 - che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinques, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Premesso, infatti, che nella detenzione domiciliare speciale, l'applicabilità dell'art. 385 cod. pen. è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore alle dodici ore, mentre nella detenzione ordinaria è sufficiente qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro del domicilio, più severo di quello riservato alla madre che, in uguali condizioni, abbia da espiare una pena di durata maggiore. L'irragionevole mancata estensione della disciplina stabilita dall'art. 47-sexies sul margine di tolleranza del ritardo all'omogenea previsione riguardante la detenzione domiciliare deve intendersi, però, riferita al sistema costituito dagli artt. 47-quinques e 47-sexies, in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Con la conseguenza che l'estenzione della disciplina evocata in comparazione si completa con la preventiva valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinques, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Premesso, infatti, che nella detenzione domiciliare speciale, l'applicabilità dell'art. 385 cod. pen. è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore alle dodici ore, mentre nella detenzione ordinaria è sufficiente qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro del domicilio, più severo di quello riservato alla madre che, in uguali condizioni, abbia da espiare una pena di durata maggiore. L'irragionevole mancata estensione della disciplina stabilita dall'art. 47-sexies sul margine di tolleranza del ritardo all'omogenea previsione riguardante la detenzione domiciliare deve intendersi, però, riferita al sistema costituito dagli artt. 47-quinques e 47-sexies, in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Con la conseguenza che l'estenzione della disciplina evocata in comparazione si completa con la preventiva valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte