Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Iscrizione straordinaria all'albo regionale - Requisiti per i dirigenti regionali e per i soggetti in possesso di laurea - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione professionalizzante e dal superamento del relativo esame finale - Eccedenza dalle competenze statutarie e violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 050009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 2, lett. b), dello statuto e dell'art. 97 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. a) (dirigenti regionali) e b) (soggetti in possesso di laurea) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l'iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale. L'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale e il relativo esame finale previsto dal citato art. 1, comma 7, rinnova ed aggrava la violazione dell'art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso sarebbe indirizzato a ottenere. Neppure attenua la lesione il carattere straordinario dell'iscrizione, né la circostanza per cui tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all'insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori. La straordinarietà dell'iscrizione indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea. Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell'incarico, ma cionondimeno mantengono l'iscrizione all'albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro. (Precedente: S. 60/2023 - mass. 45491).