Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Competenza a decidere sull'istanza - Sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere resti attribuita al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Dedotta violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa verifica, da parte del rimettente, della praticabilità di interpretazioni idonee a superare i dubbi di costituzionalità ed inosservanza dell'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte di appello nei confronti della stessa persona ed il pubblico ministero competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che - al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato "libero sospeso" ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - era competente per l'esecuzione. Le questioni si fondano su una premessa interpretativa - e precisamente che, nel caso indicato, debba trovare applicazione il principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la competenza è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, cioè del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., ne cura l'esecuzione - che si rivela "non plausibile", avendo il rimettente trascurato di considerare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (assurto a diritto vivente), una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti, con la conseguenza che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte di appello. Sicché il giudice rimettente ha omesso di verificare, da un lato, la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi; dall'altro, non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata.
-Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo, vedi, citate, ex multis, ordinanze n. 54/2005 e n. 100/2003.
- Sull'omessa sperimentazione di interpretazioni idonee a superare i dubbi di costituzionalità nella fattispecie in questione, vedi, citate, sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.
- Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie in esame, vedi, citate, ordinanze n. 441 e 268/2008, n. 32/2007.
- Sulla operatività del principio di buon andamento con riferimento solo ai profili organizzativi della giurisdizione e non anche all'esercizio della stessa, vedi, citate, ex multis, sentenze n. 272/2008 e n. 117/2007.