Sentenza 179/2009 (ECLI:IT:COST:2009:179)
Massima numero 33497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  10/06/2009;  Decisione del  10/06/2009
Deposito del 12/06/2009; Pubblicazione in G. U. 17/06/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Possibilità di nomina di un curatore d'ufficio nell'ipotesi di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nonché dei principi di tutela e di protezione del minore - Insufficiente descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa verifica di norme internazionali - Inammissibilità della questione .

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo». Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall'altro, il medesimo rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - l'incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale devono essere coordinate.

- Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 93 e n. 35/2009, n. 441 e n. 433/2008.

- Nel senso che nei procedimenti di cui all'art. 336, secondo comma, cod. civ., sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., v., citata, sentenza n. 1/2002



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 336  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte