Sentenza 180/2009 (ECLI:IT:COST:2009:180)
Massima numero 33498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/06/2009; Decisione del
10/06/2009
Deposito del 19/06/2009; Pubblicazione in G. U. 24/06/2009
Massime associate alla pronuncia:
33499
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti della lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità della norma impugnata (la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, l'oggetto non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell'azione da essa regolata).
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti della lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità della norma impugnata (la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, l'oggetto non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell'azione da essa regolata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte